Normativa
Legge Regionale Marche n. 20/2000 e s.m.i.
D.G.R. 2200/2000 e D.G.R. 1579/2001 - Manuale di Autorizzazione e Schede requisiti minimi
D.G.R. 1288/2013 - Requisiti minimi strutture DSA
D.G.R. 1218/2014 - Requisiti minimi per la Chirurgia Ambulatoriale
Descrizione
La Legge Regionale n. 20/2000 disciplina gli aspetti inerenti l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private.
Gli Enti coinvolti nel procedimento sono il Comune (che riceve la domanda in modalità telematica), la Regione Marche e la ASUR che ricevono, per mezzo del Comune, copia della richiesta al fine di poter esprimere i rispettivi pareri.
Sono soggette ad autorizzazione le seguenti strutture (art. 5 L.R. n. 20/2000):
a) strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, così come di seguito classificate:
• attività specialistica ambulatoriale medica;
• attività specialistica ambulatoriale chirurgica;
• attività specialistica odontoiatrica;
• attività di medicina di laboratorio;
• attività di diagnostica per immagini;
• presidi ambulatoriali di recupero e rieducazione funzionale;
• centri ambulatoriali di riabilitazione;
• centri ambulatoriali di dialisi;
• centri ambulatoriali di terapia iperbarica;
• centri di salute mentale;
• consultori familiari;
• presidi per il trattamento delle tossicodipendenze;
b) strutture che erogano prestazioni di alta specializzazione in regime ambulatoriale e/o in regime di ricovero a ciclo continuativo o diurno per acuti;
c) strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno per acuti;
d) strutture sanitarie e socio-sanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale:
• presidi di riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali;
• presidi per la tutela della salute mentale e in particolare centri diurni psichiatrici e day hospital psichiatrici;
• strutture residenziali psichiatriche;
• strutture di riabilitazione e strutture educativo-assistenziali per tossicodipendenti;
• residenze sanitarie medicalizzate; residenze sanitarie terapeutiche; residenze sanitarie riabilitative; residenze sanitarie assistenziali; nuclei di assistenza residenziale all'interno di strutture protette; centri semiresidenziali;
• centri residenziali cure palliative (hospice);
e) stabilimenti termali;
f) studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie che erogano prestazioni invasive che comportino un rischio per la sicurezza del paziente;
g) altri studi medici e di altre professioni sanitarie e socio-sanitarie individuati ai sensi dell'articolo 8 ter, commi 2 e 4, del decreto legislativo.
Documenti obbligatori da allegare:
Planimetria (scala 1:100) e relazione tecnico descrittiva (entrambe datate e con il nominativo del tecnico sul frontespizio), redatte da un tecnico abilitato, con le caratteristiche dei locali medesimi e la loro localizzazione (piano terra, primo piano, ecc.), indicazione dei locali adibiti all’attività, la superficie utile e l’altezza di ciascun locale, la superficie finestrata apribile di ciascun vano, il rapporto di illuminazione (maggiore di 1/8 della superficie pavimentata), il rapporto di aerazione (maggiore di 1/8 della superficie pavimentata), gli accorgimenti adottati per l’abbattimento di eventuali barriere architettoniche, la descrizione requisiti minimi strutturali previsti dalla D.G.R. 2200/2000;
Disciplina sanzionatoria
L'esercizio dell'attività sanitaria senza l'autorizzazione prescritta comporta l'assoggettamento ad una sanzione amministrativa per un importo compreso tra un minimo di € 1.549,38 e un massimo di € 9.296,23, nonché il divieto di esercizio della medesima attività sanitaria per un anno.
Nel caso di realizzazione, ampliamento, trasformazione e trasferimento di strutture sanitarie senza autorizzazione il Comune ne dispone l'immediata chiusura.