Settore di appartenenza ATTIVITA' DI POLIZIA AMMINISTRATIVA Tipo di attività SPETTACOLI VIAGGIANTI Oggetto della domanda Domanda per rilascio Licenza Temporanea Spettacoli Viaggianti nel Luna Park
  • Inquadramento
    • Sono considerati “spettacoli viaggianti”, a norma dell’art. 2 della Legge 18/03/1968 n. 337, le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestite a mezzo attrezzature mobili, all’aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento anche se in maniera stabile.

      Le attrazioni di spettacolo viaggiante si intendono classificate secondo l’elenco ufficiale del Ministero per i Beni e le Attività culturali, in base all’art. 4 della Legge n. 337/68 e successive modifiche ed integrazioni. Questo elenco, suddiviso in piccole, medie e grandi attrazioni, indica anche le particolarità tecnico-costruttive, le caratteristiche funzionali e la denominazione delle medesime.

      Ai sensi del D.M. 18 maggio 2007 ”Norme di Sicurezza per le Attività di Spettacolo Viaggiante” le attrazioni dovranno essere registrate e identificate con un apposito codice. L’obbligo riguarda sia le nuove attrazioni che quelle già esistenti. L’attrazione priva di registrazione non potrà essere messa in esercizio.

      La procedura di registrazione prevede l’acquisizione del parere della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo che:

      • verifica la completezza e l’idoneità della documentazione allegata;
      • sottopone l’attrazione ad un controllo di regolare funzionamento nelle ordinarie condizioni di esercizio;
      • accerta l’esistenza di un verbale di collaudo;
      • dispone eventuali ulteriori approfondimenti, qualora li ritenga necessari.

      Le attrazioni nuove devono essere registrate prima del loro utilizzo. La registrazione può avvenire:

      • presso il Comune nel cui ambito territoriale è avvenuta la costruzione
      • presso il Comune nel cui territorio è previsto il primo impiego dell’attrazione
      • presso il Comune nel cui territorio è presente la sede legale del gestore.

      Le attrazioni esistenti sul territorio nazionale devono ottenere la registrazione e il relativo codice identificativo. La registrazione può avvenire:

      • presso il Comune nel cui territorio è presente la sede legale del gestore;
      • presso il Comune nel cui territorio è in corso l’impiego dell’attrazione.

      In caso di mancata registrazione, l’attrazione non potrà essere utilizzata, e per la successiva regolarizzazione dovrà seguire il percorso previsto per le nuove attrazioni.

      Le attrazioni esistenti provenienti da altri Stati membri dell’Unione Europea, dalla Turchia o da un Paese EFTA firmatario dell’accordo SEE devono ottenere la registrazione ed il relativo codice identificativo prima di essere poste in esercizio sul territorio nazionale. La registrazione può avvenire:

      • presso il Comune nel cui territorio è presente la sede sociale del gestore;
      • presso il Comune nel cui territorio è previsto il primo impiego dell’attrazione sul territorio nazionale.

      Modalità di presentazione

      L’interessato deve presentare domanda in carta legale al Comune, utilizzando l’apposita modulistica riportata in calce e allegando la specifica documentazione richiesta. Tutta la documentazione deve essere redatta da professionista abilitato o da organismo di certificazione abilitato.

      In caso di cessione, vendita o dismissione dell'attività, il gestore deve darne comunicazione al Comune che ha effettuato la registrazione e rilasciato il codice identificativo e che, nel solo caso di dismissione, il gestore deve consegnare anche la targa ovvero certificarne l'avvenuta distruzione.

      In caso di subingresso, il nuovo gestore dell’attività (già esistente), oltre al cambio di titolarità della licenza, deve ottenere dal Comune la voltura degli atti di registrazione e di assegnazione del codice identificativo.

       

  • Normativa
    • FonteRiferimentoAllegatoLink
      NazionaleLEGGE 18 marzo 1968, n. 337 - Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante. (GU n.93 del 10-4-1968 )
      NazionaleD.M. 18 Maggio 2007(1): Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante
  • Adempimenti
    • Le modalita' per produrre i documenti richiesti dal procedimento on-line, si basano su questa metodologia:


      Documento compilabile on-line
      Documento acquisito via web

      Adempimenti e documenti da produrre per la richiesta on-line (dichiarazioni sostitutive di certificazioni - attestazioni - asseverazioni - eventuali dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese)


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      Autocertificazione del possesso dei requisiti da parte di altre persone
      Inserisci l'autocertificazione del possesso dei requisiti nella richiesta online
      Accettazione nomina di rappresentante
      Inserisci l'accettazione di nomina di rappresentante
      Modello Bollo
      Invia Modello Bollo
      Copia della licenza art. 69 TULPS
      Copia della polizza di assicurazione di responsabilità civile verso terzi per l'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante
      Copia del collaudo annuale delle strutture dell'attrazione rilasciato da un tecnico abilitato
      Copia della documentazione tecnica illustrativa e certificativa dell'attrazione
      Copia atto di registrazione e attribuzione codice identificativo delle attrazioni
      Attestazione dell'avvenuto pagamento degli oneri relativi all'occupazione dell'area adibita a Luna Park
      Elenco di eventuali coadiuvanti
      Dichiarazione inizio attività SIAE
      Certificato di nascita dei minori che prendono parte all'attività
      Copia atto notarile debitamente repertoriato
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      Documento comprovante il versamento dei diritti di istruttoria.
      Documento comprovante il versamento dei diritti di istruttoria.
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      Documento comprovante il versamento dei diritti SUAP.
      Documento comprovante il versamento dei diritti SUAP.
      Copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità
      Copia del permesso di soggiorno per i cittadini non appartenenti all'Unione Europea, se residenti in Italia
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  • Responsabile
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