Con la comunicazione di inizio lavori (CIL) in edilizia libera (prevista per gli interventi indicati all’articolo 6, comma 2, lettere b, c, d, ed e, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) possono essere realizzate:
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le opere temporanee e da rimuovere entro novanta giorni; |
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le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni; |
3 |
i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A (decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444); |
4 |
le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici; |
5 |
l’installazione di singoli generatori eolici con altezza non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro. |