L'esercizio di vicinato è il locale dove viene svolta l'attività di commercio avente una superficie di vendita non superiore a 150 metri quadri
per i comuni con popolazione residente inferiore a 10000 abitanti,per i comuni con popolazione residente superiore i metri quadri
massimi sono 250.
Per "superficie di vendita" si intende l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili.
Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.
Il soggetto che intende aprire un esercizio di vicinato, sia che si tratti di titolare di impresa individuale o di
legale rappresentante di società, non deve essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza
(contenute nella cosiddetta "legge antimafia") o indagato per altri reati individuati nelle norme di legge.
Tale requisito deve essere posseduto da tutti i soci.
Inoltre, in caso di vendita di prodotti alimentari, il soggetto titolare dell'impresa individuale o il legale rappresentante o il preposto nel caso
di società,deve essere in possesso dei requisiti professionali, così come previsto dalla normativa.
Il locale poi deve rispondere ai requisiti di conformità, al regolamento edilizio, alle norme urbanistiche e relative destinazioni d'uso,
ed alle norme igienico sanitarie contenute nel regolamento d'igiene.
Quando occorre presentarla:
la S.C.I.A. deve essere presentata prima dell'inizio dell'attività o della modifica significativa o sospensione o ripresa oppure cessazione
di un esercizio di vicinato.
La presentazione S.C.I.A. prevede la facoltà di inizio immediato dell'attività dopo aver presentato la comunicazione.
L'Ente competente ha 60 giorni per effettuare i controlli ed intervenire.
Si precisa che trascorso questo termine l'intervento di controllo è sempre possibile, ma l'interdizione dell'attività
è possibile solo se si riscontra un interesse pubblico a fare cessare l'attività.