Settore di appartenenza ATTIVITA' DI POLIZIA AMMINISTRATIVA Tipo di attività Impianti Natatori Oggetto della domanda Manifestazioni di sorte locali

Il procedimento non è attivo.

  • Inquadramento
    • Definizione

      Il D.P.R. 430 del 26 ottobre 2001 regolamenta la disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio nonché delle manifestazioni di sorte locali. L’art. 13 del citato D.P.R, consente le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza, promossi da:

      A) enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, se dette manifestazioni sono necessarie per far fronte alle esigenze finanziarie degli enti stessi;

      B) organizzate dai partiti o movimenti politici di cui alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, purché svolte nell'ambito di manifestazioni locali organizzate dagli stessi.

      Modalità d'effetuazione

      I soggetti di cui alla lettera A) che intendono svolgere manifestazioni di sorte locale devono inviare la  Comunicazione preventiva prevista all’art.14 del d.p.r. 430/2001 a tre soggetti distinti con le modalità dagli stessi indicati:

      Unione dei Comuni  SAN MARCELLO e  Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo di ANCONA    almeno 30 giorni prima,  su apposito modello di comunicazione: VEDI MODULISTICA  PRESENTE IN QUESTO PROCEDIMENTO

      Tutti i soggetti sia  A) che B) devono inviare  una autonomacomunicazione (aams)  su apposito modello almeno 30 giorni prima a: MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE - VEDI MODULISTICA  PRESENTE IN QUESTO PROCEDIMENTO

      AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO
      UFFICIO REGIONALE MARCHE
      VIA VALLE MIANO 30  - 60100 ANCONA

      Sorte Locale

      SPIEGAZIONI

      I rappresentanti legali degli enti organizzatori delle manifestazioni ne danno comunicazione, almeno trenta giorni prima, al Prefetto competente e al Sindaco del comune in cui è effettuata l'estrazione (Unione). Eventuali variazioni delle modalità di svolgimento della manifestazione sono comunicate ai predetti organi in tempo utile per consentire l'effettuazione dei controlli.

       

      Alla comunicazione va allegata la seguente documentazione:

       per le lotterie: 1) il regolamento nel quale sono indicati la quantità e la natura dei premi, la quantità ed il prezzo dei biglietti da vendere, il luogo in cui vengono esposti i premi, il luogo ed il tempo fissati per l'estrazione e la consegna dei premi ai vincitori; la serie e la numerazione progressiva dei biglietti è indicata nella fattura di acquisto rilasciata dallo stampatore

       per le tombole: 1) il regolamento con la specificazione dei premi e con l'indicazione del prezzo di ciascuna cartella; 2) la documentazione comprovante l'avvenuto versamento della cauzione in misura pari al valore complessivo dei premi promessi, determinato in base al loro prezzo di acquisto o in mancanza al valore normale degli stessi. La cauzione è prestata a favore del comune (Unione) nel cui territorio la tombola si estrae ed ha scadenza non inferiore a tre mesi dalla data di estrazione. La cauzione è prestata mediante deposito in denaro o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, presso la Tesoreria provinciale o mediante fidejussione bancaria o assicurativa in bollo con autentica della firma del fidejussore. La serie e la numerazione progressiva dei biglietti e delle cartelle è indicata nella fattura di acquisto rilasciata dallo stampatore.

       Per le pesche o banchi di beneficenza: l'ente organizzatore indica nella comunicazione il numero dei biglietti che intende emettere ed il relativo prezzo nonché gli estremi della preventiva comunicazione all’amms competente.

       L'estrazione della lotteria e della tombola e' pubblica: le modalità della stessa sono portate a conoscenza del pubblico presso tutti i comuni interessati alla manifestazione. Nell'avviso sono indicati gli estremi della comunicazione fatta ai predetti organi, il programma della lotteria e della tombola, le finalità che ne motivano lo svolgimento nonché la serie e la numerazione dei biglietti e delle cartelle messe in vendita.

       Per le lotterie e per le tombole un rappresentante dell'ente organizzatore provvede prima dell'estrazione a ritirare tutti i registri, nonché i biglietti o le cartelle rimaste invendute e verifica che la serie e la numerazione dei registri corrispondano a quelle indicate nelle fatture d'acquisto. I biglietti e le cartelle non riconsegnati sono dichiarati nulli agli effetti del gioco; di tale circostanza si dà atto al pubblico prima dell'estrazione. L'estrazione è effettuata alla presenza di un incaricato del Sindaco. Di dette operazioni è redatto processo verbale del quale una copia è inviata al Prefetto ed un'altra consegnata all'incaricato del Sindaco. Per le tombole, entro trenta giorni dall'estrazione, l'ente organizzatore presenta all'incaricato del sindaco la documentazione attestante l'avvenuta consegna dei premi ai vincitori verificata la regolarità della documentazione prodotta, si dispone l'immediato svincolo della cauzione. Il comune dispone l'incameramento della cauzione in caso di mancata consegna dei premi ai vincitori.


      Per le pesche o banchi di beneficenza un responsabile dell'ente promotore controlla il numero dei biglietti venduti e procede, alla presenza di un incaricato del Sindaco, alla chiusura delle operazioni redigendo il relativo processo verbale del quale una copia e' inviata al Prefetto e un'altra consegnata all'incaricato del Sindaco.

      Il Prefetto vieta lo svolgimento delle manifestazioni in mancanza:
      a) delle condizioni previste dal presente regolamento D.P.R. 430/2001;
      b) della necessità di ricorrere allo svolgimento della manifestazione per far fronte alle esigenze finanziarie dell'ente promotore, diverso dai partiti e movimenti politici di cui alla legge 2 gennaio 1997, n. 2.5

      Alle manifestazioni di sorte locali si applicano le sanzioni di cui al regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, da ultimo modificato dall'articolo 19, comma 5, lettera a), della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

       Norme di Riferimento

      D.P.R. 430/2001; Regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, da ultimo modificato dall'articolo 19, comma 5, lettera a), della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

      Aams

      Inoltrare  comunicazione  su apposito modello a:

      MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
      AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO
      UFFICIO REGIONALE MARCHE
      VIA VALLE MIANO 30  - 60100 ANCONA

      Il modello è scaricabile direttamente dal sito dei monopoli   www.aams.it    oppure utilizzare quello presente nel sito modulistica allegata e ne deve essere inviata copia ( almeno 30 giorni prima)  per ogni tipo di sorte locale e per singolo giorno di effettuazione.  Nei trenta giorni che decorrono dalla data di ricezione della predetta comunicazione all’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato può:
      1) non adottare nessun provvedimento espresso e con questo silenzio s’intende comunque rilasciato il nulla osta all’effettuazione della manifestazione di sorte; 2) espressamente subordinare il nulla osta all’ottemperanza di specifiche prescrizioni circa la modalità di svolgimento delle attività predette, affinché le stesse non risultino coincidenti con attività di giuoco riservato allo Stato; 3)vietare lo svolgimento della manifestazione.

  • Normativa
    • FonteRiferimentoAllegatoLink
      NazionaleD.P.R. 430/2001
  • Responsabile
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