Misure urgenti di contenimento del contagio COVID-19 dal 1 febbraio 2021 – ZONA GIALLA

ATTIVITA’  AMMESSE

 

  • commercio al dettaglio in sede fissa, si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali piu’ del tempo necessario all’acquisto dei beni e nel rispetto del protocollo regionale. I clienti degli esercizi commerciali devono permanere il tempo minimo necessario per l’acquisto delle merci e devono essere sempre muniti di mascherina. Si raccomanda l’applicazione  delle misure di cui all’allegato 11 del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021. I centri commerciali (sotto forma di medie e grande strutture di vendita), le grande strutture di vendita, gli outlet organizzati come centri commerciali o grandi strutture di vendita e i temporary shop nei limiti dimensionali della grande struttura di vendita e o centro commerciale  debbono adeguare il proprio protocollo di sicurezza anti contagio Covid-19 all’Allegato A dell’Ordinanza regionale n. 39/2020Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili e dei mercati chiusi; nelle suddette strutture possono tenere aperti solo le farmacie, le parafarmacie, i presidi sanitari, i punti di vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, i tabacchi, le edicole e le librerie. Tutto il resto è chiuso;

 

  • commercio al dettaglio su aree pubbliche, nel rispetto del protocollo regionale, fermo restando il rispetto delle distanze interpersonali, del divieto di assembramento, dell’obbligo delle mascherine, nonchè dell’accesso al banco da parte del cliente, che deve necessariamente avvenire uno alla volta e con il mantenimento della distanza di almeno un metro dall’altro cliente;

 

  • commercio al dettaglio tramite distributori automatici h 24 di alimenti confezionati e bevande che affacciano sulla pubblica via, nonchè quelli ubicati all’interno degli esercizi commerciali e/o artigianali sono aperti dalle ore 5,00 fino alle ore 22,00 a condizione che si osservino il divieto di assembramento, il distanziamento interpersonale, l’uso della mascherina e che l’impresa provveda alla igienizzazione e alla sanificazione degli ambienti almeno due volte al giorno;

 

 

 

  • somministrazione di alimenti e bevande (fra cui bar, pub, ristoranti) svolte anche da parte di attività artigianali (quali a titolo esemplificativo pizzerie, rosticcerie, friggitorie, pasticcerie, gelaterie, pizzerie a taglio) e presso gli stabilimenti balneari è ammessa dalle ore 5.00
    • fino alle ore 18:00 (il consumo al tavolo è consentito per un massimo di 4 persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi), 
    • con asporto, anche senza prenotazione (l’ingresso  e la permanenza nei locali da parte dei clienti è consentito esclusivamente per il tempo strettamente necessario a scegliere e acquistare i prodotti per asporto), fermo restando il divieto assembramento e di consumazione di alimenti e bevande sul posto o nelle adiacenze (in prossimità dei locali stessi)
      • fino alle ore 18.00, per le attività che hanno come prevalente una di quelle di cui ai codici ATECO 56.3 (BAR e altri esercizi simili senza cucina – pub, birrerie, caffetterie, enoteche) e 47.25 (Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati)
      • fino alle ore 22.00, per le altre attività
    • con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto;

nel rispetto del protocollo regionaleGli esercenti debbono esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti. 

 

  • la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti che siano ivi alloggiati. 

 

  • le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nei limiti e alle condizioni di cui al periodo precedente

 

  • gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55; negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro

 

 

 

  • attività ricettive:
  • – strutture ricettive alberghiere, nel rispetto del protocollo regionale

  • – villaggi turistici, campeggi e marina resort  e aree di sosta attrezzate, nel rispetto del protocollo regionale

  • – attività ricettive rurali; residenze d’epoca extra-alberghiere; case per ferie, ostelli per la gioventù, case religiose di ospitalità; centri di vacanza per minori e anziani; rifugi alpini, escursionistici e bivacchi fissi; affittacamere; case e appartamenti per vacanze; appartamenti ammobiliati per uso turistico; offerta del servizio di alloggio e prima colazione (B&B) , nel rispetto del protocollo regionale

  • agenzie di viaggio, tour operator e servizi di prenotazione a attività connesse

 

 

  • attività delle professioni turistiche di cui al codice ATECO 79.90.20 in cui sono inclusi: guide turistiche, accompagnatori turistici, tecnici di comunicazione e marketing, guide naturalistiche di cui all’art.46 della L.R. n.9/2006 nonché le professioni turistiche disciplinate dalla L.R. n.4/1996 e gli accompagnatori cicloturistici disciplinati dall’art.3 della L.R. n. 37/2017

 

  • attività di lavanderia e pulitura di articoli tesili e pelliccia, lavanderie industriali e altre lavanderie, tintorie

 

  • servizi di pompe funebri e attività connesse

 

  • servizi di tolettatura degli animali da compagnia

 

  • servizi bancari, finanziari, assicurativi

 

  • attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi

 

  • attività professionali, raccomandando l’applicazione delle seguenti misure:

a) sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza

b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva

c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale

d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali

 

  • attività produttive industriali e commerciali, nel rispetto dei contenuti del:

 

  • attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all’aperto, con l’ausilio di operatori cui affidare in custodia bambini e ragazzi, nel rispetto delle Linee guida di cui all’allegato 8 del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021

 

  • eventi e competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra riconosciuti di interesse nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici, dal CONI, dal CIP e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra partecipanti alle competizioni di cui alla presente lettera sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali

 

  • attività motorie (comprese le attività di yoga e pilates) e sport di base, da svolgersi esclusivamente presso centri sportivi e circoli all’aperto, fermo restando il rispetto del distanziamento sociale e senza alcun assembramento, con la prescrizione che è interdetto l’uso di spogliatoi interni

 

  • allenamenti e attività sportiva di base a livello individuale, previsti dal decreto del ministro dello sport del 14 ottobre 2020 che individua gli sport da contatto

 

  • allenamenti per sport di squadra da svolgersi in forma individuale, previo rispetto del distanziamento (Non è invece possibile fare partite di allenamento o altre attività che prevedono o possono dar luogo a contatto interpersonale ravvicinato)

 

  • centri di riabilitazione

 

  • studi di personal training one to one e prestazioni di rieducazione motoria e di ginnastica medica one to one potranno continuare solo quelle attività che possano fungere da presidio sanitario obbligatorio (fisioterapia o riabilitazione) o erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, come disciplinato dall’art. 1, comma 9, lettera f) del DPCM, oppure i personal training svolti all’aperto, mantenendo le distanze di sicurezza

 

  • manifestazioni pubbliche soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai sensi dell’articolo 18 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773

 

  • musei, altri istituti e luoghi della cultura, dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi, a condizione che detti istituti e luoghi garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tale da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono altresì aperte al pubblico le mostre

 

Sono sospese:

  • attività di palestre (intendendo qualunque locale attrezzato per praticare sport al chiuso –indoor- sia individuali che di squadra)piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali [Restano ammesse le attività sportive di base e le attività motorie, quali anche attività di yoga e pilates,  esclusivamente presso centri sportivi e circoli, pubblici e privati, all’aperto]

 

  • attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale [Restano ammessi gli allenamenti per sport di squadra da svolgersi in forma individuale]

 

  • attività dei centri culturali, centri sociali e circoli ricreativi,  compresi i centri di danza (conseguentemente anche dell’eventuale somministrazione di alimenti e bevande effettuata, a beneficio dei soci, in funzione dell’attività svolta nei suddetti centri)

 

  • attività dei parchi divertimenti permanenti (giostre) e spettacoli viaggianti (luna park), parchi tematici, parchi acquatici, parchi avventura, parchi zoologici (faunistici, acquatici ecc.) e ad altri eventuali contesti di intrattenimento in cui sia previsto un ruolo interattivo dell’utente con attrezzature e spazi

 

  • attività di sale slot, sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente

 

  • spettacoli aperti al pubblico in sale cinematografiche, teatrali, sale da concerto e spettacoli in genere in altri spazi anche all’aperto

 

  • le attività che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati, sia all’aperto che al chiuso

 

  • le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose

 

  • le sagre e le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi

 

  • i convegni, i congressi e gli altri eventi (conferenze, presentazioni di prodotti editoriali o commerciali, ecc) ad eccezione di quelli che si svolgono a distanza

 

 

 

INFORMAZIONI SULLE MISURE DI PREVENZIONE IGIENICO SANITARIE DA ESPORRE PRESSO GLI ESERCIZI (allegato 19 del DPCM 14 gennaio 2021)

Nei locali pubblici o aperti al pubblico, nonchè in tutti gli esercizi commerciali è obbligatorio esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.

  1. Dieci comportamenti da seguire (scarica l’opuscolo da esporre)
  2. Informativa in caso di sintomi (scarica l’opuscolo da esporre)

Le indicazioni ufficiali del Ministero della Salute (vai al link)

 

NORMATIVE NAZIONALI

D.P.C.M. 11 GIUGNO 2020 (scarica il testo del decreto e gli allegati)

D.P.C.M. 14 LUGLIO 2020 (scarica il testo del decreto e allegato 1 e allegato 2)

D.P.C.M. 7 AGOSTO 2020 (scarica il testo del decreto)

D.P.C.M. 7 SETTEMBRE 2020  (scarica il testo del decreto)

D.P.C.M. 13 OTTOBRE 2020  (scarica il testo del decreto)

D.P.C.M. 18 OTTOBRE 2020 (scarica il testo del decreto e allegato A)

D.P.C.M. 24 OTTOBRE 2020 (scarica il testo del decreto e allegati)

D.P.C.M. 3 NOVEMBRE 2020 (scarica il testo del decreto e allegati)

D.P.C.M. 3 DICEMBRE 2020 (scarica il testo del decreto e allegati)

D.L. 18 DICEMBRE 2020 (scarica il testo del decreto)

D.P.C.M. 14 GENNAIO 2021 (scarica il testo del decreto e allegati)

 

CIRCOLARI GABINETTO DEL MINISTERO 

Circolare n.0063820 del 16/10/2020

Circolare n.0064576 del 20/10/2020

Circolare n.15350 del 27/10/2020

 

NORMATIVE REGIONALI

DGR n. 564 del 11/05/2020:LINEE GUIDA OPERATIVE PER LA PREVENZIONE, GESTIONE, CONTRASTO E CONTROLLO DELL’EMERGENZA COVID-19 NELLE STRUTTURE RICETTIVE, STABILIMENTI BALNEARI E SPIAGGE LIBERE

DGR n. 565 del 11/05/2020: PROTOCOLLI PER LA PREVENZIONE, GESTIONE, CONTRASTO E CONTROLLO DELL’EMERGENZA COVID-19 NELLE ATTIVITA’ DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE, COMMERCIO IN SEDE FISSA,SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, SGOMBERO, TATUATORI E ACCONCIATORI,ESTETISTI E CENTRO BENESSERE

DGR n. 566 del 11/05/2020: LINEE GUIDA OPERATIVE PER LA PREVENZIONE, GESTIONE, CONTRASTO E CONTROLLO DELL’EMERGENZA COVID-19 NELLE AZIENDE AGRITURISTICHE CHE OFFRONO IL SERVIZIO DI OSPITALITA

DGR n. 568 del 15/05/2020: Modifica all. C DGR 564/2020 linee guida operative per prevenzione, gestione, contrasto e controllo emergenza covid-19 in stabilimenti balneari e spiagge libere

DGR n. 569 del 15/05/2020:Conferma protocolli 565/2020, aggiunta attività di bar e ristorazione nei circoli privati, specifiche vendita capi abbigliamento o accessori usati, ed integrazione facoltativa – attività somministrazione di alimenti e bevande – e servizi alla persona (acconciatore, estetista, centro benessere) a seguito dei documenti tecnici INAIL e ISS

DGR n. 570 del 15/05/2020: Protocollo operativo nelle aziende agrituristiche che offrono il servizio di somministrazione di alimenti e bevande

Decreto del Presidente n. 152 del 15/05/2020: Riapertura dal 18 maggio delle attività artigianali, servizi e commercio

Decreto del Presidente n. 153 del 16/05/2020: Riapertura dal 18 maggio delle attività turistiche ricettive di cui al titolo II L.R. n. 9/2006

Decreto del Presidente n. 154 del 16/05/2020: Riaperture al 18 maggio settore Autoscuole, Scuole Nautiche e Studi di Consulenza automobilistica

Decreto del Presidente n. 155 del 16/05/2020: Riapertura in esercizio dal 18 maggio delle attività agrituristiche di ospitalità e somministrazione alimenti e bevande

Decreto del Presidente n. 158 del 20/05/2020: D.P.C.M. 17 maggio 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.” – Atto di indirizzo, chiarimenti e disposizioni attuative nel territorio della Regione Marche.

D.G.R. 630 del 25/05/2020: Aggiornamento delle linee guida contenute nella dgr n.564/20 e nella dgr 568/20 in relazione a quanto previsto con DPCM del 17 maggio 2020.

D.G.R. 631 del 25/05/2020: Approvazione delle linee guida operative per la prevenzione, gestione, contrasto e controllo dell’emergenza COVID-19 nelle attività svolte dalle professioni turistiche – art.46 l.r. n.9/2006.

Decreto del Presidente n. 181 del 26/05/2020: Misure per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di turismo. Ripresa delle attività delle professioni turistiche, parchi tematici, parchi divertimenti permanenti e spettacoli viaggianti.

D.G.R. 636 del 29/05/2020: Approvazione Piano regionale per il riavvio delle attività dei centri sociali e dei circoli culturali e ricreativi nella fase 2 dell’emergenza COVID-19.

Decreto del Presidente n. 187 del 30/05/2020: Riapertura dei centri sociali e circoli ricreativi e culturali dal 01/06/2020.

Decreto del Presidente n. 192 del 11/06/2020: D.P.C.M. 17 maggio 2020 – Atto di indirizzo, chiarimenti e disposizioni attuative nel territorio della Regione Marche relativamente alla gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19. Modifiche al Decreto n. 184 del 29 maggio 2020

Decreto del Presidente n. 193 del 12/06/2020: Misure per la gestione dell’emergenza epidemiologica Nuovo Coronavirus SARS-CoV-2 per sale cinematografiche, teatri, circhi, teatri tenda, arene e spettacoli in genere anche viaggianti; produzioni liriche, sinfoniche e orchestrali; produzioni teatrali; produzioni di danza, ai sensi del DPCM 11/06/2020.

Decreto del Presidente n. 194 del 12/06/2020: D.P.C.M. 11 giugno 2020 – Atto di indirizzo, chiarimenti e disposizioni attuative nel territorio della Regione Marche relativamente alle “Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19: Nuove opportunità per garantire ai bambini ed agli adolescenti l’esercizio del diritto alla socialità e al gioco”.

Decreto del Presidente n. 195 del 12/06/2020: DPCM 11 Giugno 2020 – Misure per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di Ristorazione

Decreto del Presidente n. 203 del 12/06/2020: DPCM 11 Giugno 2020 – Misure per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di Cerimonie, Sagre e fiere locali, Strutture termali e Centri benessere, Congressi e grandi Eventi Fieristici, sale slot,sale giochi, sale bingo e sale scommesse, Discoteche

Decreto del Presidente n. 205 del 24/06/2020: Misure per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19– Disposizioni orari aperture di vendita attività commerciali – Vendite promozionali – Eventi e competizioni sportive interesse locali – spostamenti in moto ed in autovetture private

Decreto del Presidente n. 208 del 27/06/2020: Misure per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19– Disposizioni relative agli sport da contatto

Decreto del Presidente n. 211 del 09/07/2020: Ulteriori misure per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 Messa a disposizione di quotidiani e riviste, apertura saune, attività ludiche e linee guida per Ippodromi

D.G.R. 890 del 13/07/2020: Aggiornamento e sostituzione protocollo – attività somministrazione di alimenti e bevande di cui alle DGR 565/2020 e 569/2020 a seguito linee guida conferenza delle Regioni e Province autonome – 11 /06/2020 e DPCM 11/06/2020

Ordinanza 39 del 22/10/2020: Ulteriori misure per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

Ordinanza 43 del 19/11/2020: Divieto di assembramenti, disposizioni su mascherine e sul commercio

 

PRASSI

Linee guida approvate dalla Conferenza Stato Regione in data 22 maggio 2020 con doc. prot. 20/92/CR01/Cov19

Linee guida approvate dalla Conferenza Stato Regione in data 9 giugno 2020 con doc. prot. 20/83/CR01/Cov19

Linee guida approvate dalla Conferenza Stato Regione in data 6 agosto 2020 con doc. prot. 20/83/CR01/Cov19

Linee guida approvate dalla Conferenza Stato Regione in data 8 ottobre 2020 con doc. prot. 20/178/CR05a/Cov19

 

FAQ

FAQ al DPCM del 24 ottobre 2020 del Dipartimento per lo Sport – Presidenza del Consiglio dei Ministri

FAQ al DPCM del 3 novembre 2020 del Dipartimento per lo Sport – Presidenza del Consiglio dei Ministri

FAQ al DPCM del 3 dicembre 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri

 

NOTE REGIONALI

Nota della PF Credito Cooperative Commercio e Tutela dei Consumatori del 23/10/2020 prot. 1215413

Nota della PF Credito Cooperative Commercio e Tutela dei Consumatori del 5/11/2020 prot. 1267225

Nota della PF Credito Cooperative Commercio e Tutela dei Consumatori del 6/11/2020 prot. 1271087

Nota della PF Credito Cooperative Commercio e Tutela dei Consumatori del 16/11/2020 prot. 1303407

Nota della PF Credito Cooperative Commercio e Tutela dei Consumatori del 19/11/2020 prot. 1317736

 

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